Il Tribunale di Sassari ha riconosciuto anche ai docenti precari la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (c.d. Carta del Docente)

Il Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro ha accolto i ricorsi presentati da alcuni docenti precari che lamentavano la natura discriminatoria dell’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (c.d. Carta del docente) unicamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato.

Con una serie di ricorsi presentati all’inizio del 2023 il Nostro studio ha richiesto al Giudice del Lavoro di accertare e dichiarare il diritto dei docenti precari, incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ad ottenere la Carta del docente e, di conseguenza, condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tramite accredito sul portale della Carta Elettronica, dell’importo di 500,00 € annui, per gli ultimi 5 anni di servizio.

Il Tribunale di Sassari ha quindi accolto la tesi da noi prospettata per la quale l’esclusione dal diritto all’ottenimento della Carta Elettronica anche da parte dei docenti precari si poneva in contrasto con la normativa euro-unitaria, con quella costituzionale, con quella di settore e con quella contrattuale collettiva in materia (formazione) a questa riservata dalla legge.

Già la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva affermato che la clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE, sancisce il divieto, per quel che riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto del lavoro a tempo determinato e, la Carta del Docente, rientra nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla suddetta clausola.

Sulla base di tali considerazioni la Corte di Giustizia ha concluso che la previsione normativa che ha previsto l’attribuzione della Carta del Docente ai soli docenti a tempo indeterminato contrasta, ed è pertanto illegittima, con la previsione della Clausola 4, punto 1 dell’accordo.

Alla stessa conclusione è peraltro, recentemente, giunta la Corte di Cassazione a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. (Corte di Cassazione, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023).

Il Nostro Studio rimane pertanto a disposizione di qualunque docente precario che voglia attivarsi per la presentazione del ricorso nanti il competente Tribunale per il riconoscimento del proprio diritto a vedersi attribuita la Carta del Docente.

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